SE NON PAGHI IL CONDOMINIO - unicondominio

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Published aprile 2, 2018 by Avv. Rosario Dolce
Se non paghi le quote condominiali per oltre due annualità, il condominio ti chiude l’acqua
Il fatto. Il Condominio Beta ha adito il Tribunale di Tempio Pausania al fine di ottenere l’autorizzazione alla sospensione del servizio di fornitura di acqua presso l’immobile di proprietà di Tizio, in quanto condòmino moroso.
A tal fine, la compagine ricorrente ha legittimato la richiesta ai sensi dell’articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile, a mente del quale: “In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condòmino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato“.
A sostengo della domanda, inoltre, il Condominio de quo ha documentato il debito posto in capo al condòmino offrendo in comunicazione i dati dei consuntivi di gestione, nonché le delibera di relativa approvazione con i relativi piani di riparto (da cui si evinceva una passività complessiva pari ad € 5.285,40).
La Sentenza. Per il giudice sardo il ricorso formulato è fondato e, in quanto tale, ha provveduto al relativo accoglimento.
Intanto, il decidente ha rilevato la corretta forma dell’atto introduttivo del giudizio, attraverso il ricorso all’articolo 702 bis codice procedura civile, trattandosi di materia pienamente rientrante nei casi in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, ai sensi dell’articolo 50 ter codice procedura civile.
Ed invero: “Va infatti accolta la domanda promossa dal condominio nelle forme di cui all’articolo 702 bis codice procedura civile, e tesa ad ottenere l’autorizzazione a sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni di riscaldamento ed acqua” (in punto, è stata richiamata la Ordinanza del Tribunale di Treviso, del 12.07.2017).
Passando al merito della questione, il Decidente si è limitato a richiamare, per l’appunto, in sentenza l’articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile (quale unico requisito per la legittimare la sospensione della fruizione dei servizi), ivi precisando che, dal punto di vista sostanziale, per emettere un provvedimento di tale fattezza occorre che ricorra solamente il protrarsi della morosità nel pagamento dei contributi condominiali per almeno un semestre.
Nella fattispecie – per come testualmente rilevato in seno alla Sentenza in commento – tale morosità risulta esser stata provata da parte del Condominio ricorrente per un importo corrispondente a più di due annualità di arretrati (l’importo a cui si fa riferimento è pari ad € 5.285,40).
Conclusione. Sulla base di tali premesse la domanda azionata giudizialmente da parte del Condominio creditore per l’interruzione dei servizi condominiali è stata ritenuta fondata e, in quanto tale, la compagine è stata autorizzata, ai sensi dell’articolo 63, terzo comma, delle disposizioni di attuazione al codice civile, al distacco di quelli suscettibili di godimento separato, e, segnatamente, dei servizi di fornitura d’acqua presso l’immobile di proprietà del condòmino moroso.
Rimane, tuttavia, un dubbio in ordine all’applicazione di un provvedimento giudiziale di simile fattezza.
Il diritto alla sospensione del servizio idrico di cui all’articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile si scontra con altri interessi e diritti, di rango anche sovraordinato di cui è titolare l’utente, o meglio il condòmino moroso (laddove sanciti nelle carte fondamentali).
In effetti, la privazione di una fornitura essenziale per la vita puòledere diritti fondamentali delle persone, di rilevanza costituzionale.
L’applicazione della norma, d’altro canto, non è stata accolta con favore unanime da parte della giurisprudenza anche di merito(cfr, non da ultimo, Ordinanza del 21 maggio 2014 del Tribunale di Brescia).
Inoltre, l’articolo 63 sembrerebbe aver perso la sua forza deterrente e questo depotenziamento sarebbe stato causato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr 241 del 14 ottobre 2016), con il quale è stato stabilito che: “In nessun caso e’ applicata la disalimentazione del servizio a: a) gli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale, come individuati dall’Autorità’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico incoerenza con gli altri settori dalla stessa regolati, ai quali è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante giorno”(per inciso, nello stesso provvedimento si demanda il compito di stabilire le modalità di attuazione del provvedimento all’ Autorità per L’energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico).
Fonte http://www.condominioweb.com/sospensione-del-servizio-idrico-al-condomino-moroso.14701#ixzz5BUe1WxQk
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